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Con il cane in montagna... ma come?

Cane che non sa come può andare in montagna

Era da un po' di tempo che avevo in mente di buttare giù due righe sull'argomento cani in montagna.

Le nostre escursioni (salvo alcune eccezioni) sono sempre aperte agli amici a quattro zampe, ma con un imperativo: il cane deve essere legato a guinzaglio non estensibile per tutta la durata dell'escursione. Questa regola ha, qualche volta, suscitato la curiosità di proprietari di cani:

Ma come?!? Finalmente siamo all'aperto, lontani dalla città... perché non può stare libero?

Lo stimolo per scrivere questo articolo, però, me lo ha dato questa notizia. E nel seguito scoprirai perché 😉.


Un po' di legislazione

Anche se può sembrare noioso, occorre cominciare da cosa dice la Legge perché possiamo avere anche opinioni diverse, ma non possiamo sicuramente comportarci in maniera contraria alla normativa vigente.

A livello nazionale, le indicazioni di nostro interesse vanno ricercate in diverse fonti. Partiamo con l'art.672 del Codice Penale:

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone

Le difficoltà nascono fin dalla prima parola. Per "chiunque" il legislatore intende colui che ha la disponibilità effettiva dell'animale: quindi è escluso il proprietario, qualora egli abbia affidato l'animale a terzi. E ovviamente occorre stabilire quali siano le "debite cautele", che la giurisprudenza definisce come tutti gli accorgimenti necessari, anche dettati dall'esperienza, idonei a neutralizzare le tendenze ed attitudini pericolose dell'animale (es. museruola o guinzaglio). Allo stesso modo, occorre specificare quali siano gli "animali pericolosi", ovvero animali feroci per natura o animali la cui pericolosità si desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi, ad esempio alcune razze di cani. Il fatto è che la pericolosità non è esclusivamente una caratteristica oggettiva (siamo tutti d'accordo che un cane di grossa taglia e indole mordace non addestrato sia pericoloso), ma può derivare da "una serie di condizioni che li rendono pericolosi", e spesso tali condizioni saranno riconoscibili solamente a posteriori: in sostanza, nessun cane è oggettivamente pericoloso prima che morda, ma sarà automaticamente considerato tale dal momento in cui avrà morso per la prima volta, E' importante sottolineare che esiste una responsabilità non solo di chi detiene l'animale, ma anche di chi "aizza o spaventa animali": il semplice escursionista deve comunque esimersi da comportamenti che possano causare una reazione da parte di cani di terzi. Quindi azioni preventive come lanciare sassi, agitare i bastoncini o, al limite estremo, percuotere il cane per non farlo avvicinare non solo non sono azioni consigliabili dal punto di vista pratico, ma mettono automaticamente dalla parte del torto dal punto di vista legale.


Cani pronti per andare in montagna col guinzaglio

Altre indicazioni le troviamo nell'art. 2052 del Codice Civile:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito

In sostanza, il detentore del cane che causasse un danno potrebbe essere sollevato dalle proprie responsabilità solamente dimostrando che l'animale è sfuggito al controllo per un "caso fortuito", ovvero un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Ad esempio, un rumore improvviso e imprevedibile che faccia allontanare il cane spaventato è sicuramente un caso fortuito, ma il mancato utilizzo del guinzaglio rende la fuga (e il danno eventuale conseguente) un evento facilmente prevedibile, e quindi non è possibile invocare il caso fortuito. Potrebbe invece essere valida scusante la rottura improvvisa di un guinzaglio in buone condizioni, quindi non ragionevolmente prevedibile.


Ma il primo testo fondamentale da prendere in esame è il DPR 320 del 1954, il cosiddetto Regolamento di Polizia Veterinaria. L'art. 83 del Decreto prevede:

c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Qui è tutto abbastanza chiaro: nei luoghi aperti al pubblico (in termini giuridici, un luogo aperto al pubblico è un luogo privato, al quale però è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti: ad esempio un negozio, un bar o un cinema) i cani non condotti al guinzaglio devono indossare la museruola. Entrambi i dispositivi sono obbligatori contemporaneamente nei luoghi pubblici (che, sempre in termini giuridici, sono luoghi cui si può accedere liberamente, senza che vi siano limitazioni e indipendentemente dal fatto che siano privati o no: una piazza, un parco, un bosco) e sui mezzi pubblici di trasporto. Pertanto, risulterebbe che in montagna (o comunque in natura) il cane debba essere sempre condotto con guinzaglio e museruola.


Le cose però cambiano leggermente se prendiamo in esame l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressione dei cani emessa dal Ministero della Salute nel 2008 (cosiddetta Ordinanza Martini), che già all'art.1 recita:

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Rispetto alle norme viste in precedenza, l'art. 1 dell'ordinanza Martini introduce alcune novità piuttosto importanti. Il comma 1 sancisce la responsabilità del proprietario dell'animale sempre e comunque, anche in caso di affidamento a terzi. Il comma 3, per la prima volta, al punto a) dà indicazioni precise sui dispositivi obbligatori e sul loro uso: il guinzaglio è obbligatorio "nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico" (quindi all'interno di paesi e città e in luoghi quali centri commerciali, negozi e altre aree private ma accessibili al pubblico a determinate condizioni o in determinati orari) ad eccezione delle cosiddette aree di sgambamento e, chiaramente, delle aree private non aperte al pubblico. Inoltre, è stabilito che il guinzaglio non può essere più lungo di un metro e mezzo. Il punto b) stabilisce che è obbligatorio per il conduttore avere con sé la museruola, che deve poter essere indossata dall'animale "in caso di rischio", cioè ogniqualvolta vi sia l'eventualità da parte di alcuno di subire un danno: ad esempio, in caso di reazione aggressiva nei confronti di altri animali o persone. Al punto d) è inoltre stabilito che il proprietario ha l'obbligo di conoscere la normativa in vigore (e questo, sinceramente, sembra quasi ovvio: ogni cittadino ha l'obbligo di conoscere le leggi!) e "le caratteristiche fisiche ed etologiche" del proprio cane: questo significa che chi detiene un cane deve essere conscio delle sue necessità e di quelli che possono essere i comportamenti tipici, ad esempio, della razza. Tanto per essere chiari: chi scelga di prendere in casa una razza da lavoro come un Pastore Maremmano Abruzzese deve sapere che tale animale necessita, per caratteristiche intrinseche della razza stessa, di fare abbondante movimento e che, essendo una razza da guardiania, l'animale avrà una spiccata propensione a difendere la proprietà e il nucleo famigliare. Il punto e), infine, obbliga il proprietario a fare in modo che il proprio cane abbia un'adeguato addestramento in relazione al contesto in cui dovrà vivere: in sostanza, ad esempio, un animale che vivrà in un contesto urbano dovrà essere ben familiarizzato con umani e cani sconosciuti, dal momento che si troverà a incontrare ogni giorno estranei.

Saltando all'art.5 si può leggere quanto segue:

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni

Tale prescrizione è importante per gli escursionisti: i cani da guardiania e i cani da conduzione (in sostanza, quelli comunemente definiti in maniera impropria "cani da pastore"), quando sono al lavoro, non sono soggetti all'obbligo di guinzaglio e museruola. E' pertanto normale e legale trovare cani liberi in accompagnamento di mandrie e greggi, e sarà l'escursionista a dover mettere in atto tutti i comportamenti volti a evitare conflitti con tali attività. Per completezza, si riporta che in origine tale ordinanza aveva validità per due anni, ma è stata ripetutamente prorogata e risulta, ad oggi 29 febbraio 2024, ancora in vigore.


Occorre però ricordare che anche gli Enti Locali possono (nei limiti di legge) emettere normative proprie. L'esempio tipico per i frequentatori della natura sono i Parchi: in alcune aree parco può, ad esempio, essere impedito l'accesso ai cani a prescindere dall'uso o meno del guinzaglio per ragioni di difesa della fauna selvatica.


Dunque come posso posso portare il mio cane in montagna?


Limitandoci ad analizzare le aree al di fuori dei centri urbani, che sono quelle che ci interessano ai fini di questo articolo, in realtà la situazione non è così semplice da descrivere. In sostanza, in base al Regolamento di Polizia Veterinaria, dovremmo desumere che nelle campagne, in montagna, nei boschi il cane debba sempre essere condotto con guinzaglio e museruola. L'interpretazione secondo cui i "luoghi pubblici" siano da intendere come edifici pubblici è infondata in quanto il corpo normativo è pieno di situazioni in cui per "luogo pubblico", al di là delle definizioni, si intende chiaramente un qualsiasi luogo accessibile (si pensi, ad esempio, ai depenalizzati atti osceni in luogo pubblico: è evidente che il legislatore non intende proibirli solo in Comune o negli uffici della Motorizzazione...).

D'altronde, l'ordinanza Martini impone il guinzaglio corto solo nei luoghi aperti al pubblico, e non nei luoghi pubblici che non vengono minimamente citati. Se ne potrebbe dedurre che, quindi, in Natura sia sufficiente avere con sé la museruola in caso di necessità. Ma allora perché specificare che i cani da guardiania e da conduzione sono esentati, se l'applicazione si limita alle sole aree urbane e luoghi aperti al pubblico? Inoltre, l'ordinanza Martini non abroga in alcun modo il Regolamento di Polizia Veterinaria (e nemmeno potrebbe farlo, per una questione di gerarchia delle fonti), quindi per tutto quanto non specificato nell'ordinanza stessa, resterebbe valido il Regolamento. Quindi, da un punto di vista strettamente legale, parrebbe che in Natura i cani debbano essere condotti con guinzaglio e museruola, ma che sia ammesso il guinzaglio lungo.


Un po' di considerazioni


Al di là di quanto dice la legge, riteniamo corretto che il cane in Natura venga condotto legato per tantissime ragioni.

  1. Innanzitutto, non siamo soli. Intorno a noi ci sono altri escursionisti che possono non essere a proprio agio con un cane sciolto, per quanto socievole esso possa essere, o che hanno grossi problemi di allergia. Ed è inutile negare che molto spesso ci accorgiamo troppo tardi della presenza di altre persone e non si fa in tempo a fermare il cane.

  2. Il cane libero può arrecare notevole disturbo alla fauna selvatica. Non parliamo semplicemente di far involare uccelli spaventati: spesso i cani sono attirati dalle tane o dai piccoli di diverse specie, e i danni causati arrivano facilmente alla morte di tali animali per predazione diretta o per azione indiretta (abbandono della tana, abbandono dei piccoli non ancora autosufficienti, eccessivo affaticamento...).

  3. La stessa incolumità del cane deve essere preservata. Le razze da tana, ad esempio, sono attirate dalle tane di tasso, animale che si difende molto bene e in maniera decisamente violenta, al punto da causare spesso la morte dell'aggressore. Molti sono i cani che necessitano dell'intervento della clinica veterinaria per sfortunati tentativi di approccio a istrici. E ricordiamo anche che il cane, nei territori in cui si sia insediato un branco di lupi, è visto come un competitore e, in alcuni casi, anche come fonte di cibo e, in quanto tale, abbattuto.

  4. Molti proprietari di cani sono certi che il loro compagno di vita "non si allontana" o "risponde e si ferma sempre". Purtroppo non è così: anche il cane più addestrato, di fronte a certi imperativi biologici (istinto di caccia, di fuga, di riproduzione...) può "dimenticare" momentaneamente l'obbedienza e lasciarsi andare al richiamo della Natura. Prova ne sono tutti gli annunci di ricerca di cani smarriti da proprietari che giurano che il proprio fedele compagno non si era mai allontanato.


Un buon motivo per portare il cane in montagna col guinzaglio

Siamo pertanto dell'idea che i nostri amici a quattro zampe debbano sempre essere condotti legati durante le escursioni, a maggior ragione durante quelle guidate dalle nostre Guide: nell'accompagnamento professionale la Guida è responsabile di tutto quanto accade in escursione, e il principale modo di lavorare responsabilmente è quello di farlo nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Indipendentemente dalle convinzioni personali.

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